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FABBRICA ITALIANA d'ARTE ®
Dichiarazione di Intenti
Art. 1
La Fabbrica Italiana d'Arte, riconosce valore universale all'uguaglianza
culturale, e chiede al mondo dell'arte italiano indistintamente di adoperarsi
per la propria riconoscibilita' nelle reti telematiche globali.
Art.2
La Fabbrica Italiana d'Arte si relaziona e limita consapevolmente il
proprio agire, all'arte italiana ovunque nel mondo. Senza fini di lucro.
Costituzione e scopi del Registro della Fabbrica Italiana d'Arte
Art. 3
E' costituito, con sede in Carpi in Via A. Mantegna n.2, un progetto d'arte
che assume l'evidenza di un Registro telematico e il nome di Fabbrica
Italiana d'Arte.
Art. 4
Il Registro della Fabbrica Italiana d'Arte accoglie tutti coloro i quali
intendano attraverso le reti telematiche:
a) contribuire allo sviluppo della cultura di tutti gli uomini attraverso il
riconoscimento e il rispetto paritetico della identita' culturale quale
valore universale; indipendentemente dalla citta', regione, nazione,
popolo, razza o religione che l'ha generata.
b) diffondere un comportamento solidale nel mondo dell'arte italiana
attraverso la pratica della difesa e della valorizzazione di ogni
singola differenza sia essa etnica, culturale o civile e senza
preclusione per alcuna forma o espressione artistica.
c) suggerire a imprese industriali, istituzioni culturali, fondazioni,
musei locali, regionali, nazionali o internazionali di collaborare a
promuovere e ad ampliare ovunque la riconoscibilita' per l'arte italiana
nella sua interezza.
d) promuovere azioni dirette a reperire spazi, risorse o a fornire aiuto a
tutti i progetti d'arte volti al soddisfacimento di esigenze e bisogni
legati alla cultura italiana.
e) comunicare con l'arte italiana in modo diretto e libero da pregiudizi,
indipendentemente dalla preparazione accademica, dal sesso, nazionalita',
religione o razza.
Art. 5
Il numero degli aderenti al Registro della Fabbrica Italiana d'Arte e'
virtualmente illimitato e possono aderire tutti i cittadini del mondo di ambo
i sessi che abbiano raggiunto la maggiore eta', secondo le leggi espresse nei
paesi che hanno dato loro la cittadinanza o per gli apolidi a quelle della
Repubblica Italiana.
Art. 6
Per essere ammessi al Registro della Fabbrica Italiana d'Arte e' necessario:
leggere integralmente la presente dichiarazione, ovunque esso sia stato
reperita e compilare la scheda di adesione al progetto Fabbrica Italiana d'Arte
e offrire la propria collaborazione alla creazione e all'aggiornamento delle
informazioni contenute nel Registro.
Questo, nei fatti, consentira' la creazione di un efficente Registro e il libero
utilizzo del nome Fabbrica Italiana d'Arte.
Art. 7
Tutti gli appartenenti al Registro della Fabbrica Italiana d'Arte hanno la
facolta' di utilizzo illimitato del marchio d'impresa registrato, nella forma
a loro piu' gradita e con il seguente unico vincolo:
IL MARCHIO DI IMPRESA DEVE ESSERE SEMPRE OBBLIGATORIAMENTE
ABBINATO AL PROPRIO NOME E COGNOME O UNICA ALTERNATIVA
AL NOME DELLA PROPRIA IMPRESA REGISTRATA.
L'appartenenza al Registro e il libero utilizzo del marchio sono prorogati
sino a che non giunga una rinuncia scritta.
Patrimonio sociale della Fabbrica Italiana d'Arte
Art. 8
Non esiste per Fabbrica Italiana d'Arte e per il Registro alcuna forma
patrimoniale in qualsivoglia forma o di qualunque natura. L'unico patrimonio
della F.I.A. e' il proprio nome, regolarmente registrato e affidato alla
responsabilita' dal garante, Sergio Capone.
Qualsiasi opera d'ingegno che rechi il marchio d'impresa e' da considerarsi
sempre, prodotto intellettuale di esclusiva proprieta' di coloro che
liberamente aderiscono al progetto Fabbrica Italiana d'Arte.
Bilancio della Fabbrica Italiana d'Arte
Art. 9
Non esiste alcun bilancio di esercizio per la Fabbrica Italiana d'Arte e per
il Registro. Qualsiasi iniziativa economica o finanziaria promossa da
appartenenti al Registro in cui appaia il nome Fabbrica Italiana d'Arte e'
esclusivamente da riferirsi alla persona fisica o giuridica che la promuove.
La Fabbrica Italiana d'Arte e' e sara' sempre estranea a qualsiasi iniziativa
economica.
Art. 10
E' vietato al garante e agli iscritti l'utilizzo del Registro della Fabbrica
Italiana d'Arte a fini economici o finanziari.
Qualsiasi richiesta economica presentata o proposta da iscritti al Registro a
nome o per conto della Fabbrica Italiana d'Arte, e' sempre da ritenersi
illegittima e civilmente perseguibile presso il tribunale di Modena (Italia).
Art. 11
Lo scioglimento del Registro Fabbrica Italiana d'Arte, avverra' allo
scadere della protezione del marchio d'impresa, il 18 Maggio 2005.
Vai al modulo di iscrizione del Registro della Fabbrica Italiana d'Arte®.
® Fabbrica Italiana d'Arte 1995.2005