Senato della Repubblica-XIII Legislatura-Disegno di legge N. 2687
 
 

Informazioni sul progetto di legge:

Presentato da: Sen. RIPAMONTI NATALE (Verdi - Ulivo)

Situazione del progetto di legge: Senato: Alla data del 15 Ottobre 1997 assegnato alle Commissioni riunite Industria, commercio, turismo e Territorio, ambiente, beni ambientali in sede referente non ancora iniziato l'esame
 



 

Senato - Disegno di legge 2687 (testo presentato)
 
 


ONOREVOLI SENATORI. - L'Organizzazione mondiale per la
sanità ha definito l'inquinamento elettromagnetico come una tra le
quattro principali problematiche per l'uomo del 2000. 
La "macchina elettrochimica" umana, cosí come quella animale, si
é evoluta in perfetta sintonia con il campo magnetico terrestre; un
campo quasi stazionario, la cui intensità varia a seconda delle
aree geografiche. Ma, dal dopoguerra ad oggi, il processo
avviato, caratterizzato dall'esteso impiego di apparati elettronici,
ci fa vivere in una società totalmente elettrificata. Siamo
circondati da elettrodi, elettrodotti, cavi, forni a microonde,
lavastoviglie, radar, asciugacapelli, computer, apparecchi
terapeutici, eccetera. Registriamo oggi valori da un milione a un
miliardo di volte piú elevati, a causa dell'esplodere delle
telecomunicazioni, rispetto alle radiazioni naturali generate dalla
terra e dai corpi celesti. Il professor Allan Frey, biofisico
americano, ricercatore presso il Medical Center dell'Università
dello Stato di New York afferma: "Non c'é da stupirsi se la
recente inflazione di onde artificiali é in grado di esercitare alcuni
effetti sugli organismi, che in fondo non sono altro che macchine
elettrochimiche . Piuttosto, dovremmo stupirci se non accadesse
nulla". 
La situazione sopradelineata ha sollevato e solleva in tutta Europa
e nel mondo, non solo nell'opinione pubblica, ma anche negli
ambienti scientifici, una diffusa preoccupazione e un vivo allarme
per la salute riguardante gli eventuali potenziali effetti associati ad
una esposizione incontrollata a tutti i tipi di campi
elettromagnetici. 
Numerosi studi epidemiologici provenienti soprattutto da Stati
Uniti, Svezia e Danimarca hanno evidenziato l'aumento del rischio
di insorgenza di malattie tumorali per coloro che abitano in
corrispondenza di impianti per il trasporto di energia elettrica. 
Gli effetti che tali radiazioni possono provocare sugli organismi si
distinguono in: 

effetti termici o a breve termine; 
effetti non termici o cronici. 

Per effetto termico si intende il riscaldamento del corpo o di sue
parti esposte alle radiazioni, e dovuto all'energia contenuta nelle
onde stesse. La gravità di questo tipo di effetto va ricercata nel
fatto che tale riscaldamento avviene internamente al corpo e non
viene percepito dagli organi sensoriali: per l'organismo non é cosí
possibile attivare meccanismi di compensazione. Gli organi con
scarsa circolazione sanguigna (che favorisce la dispersione del
calore prodotto) e bassa conducibilità termica (fattore negativo ai
fini di una efficace dispersione del calore) sono i piú colpiti
(testicoli, cornea, eccetera). 
Gli effetti sulla salute a breve termine (effetti termici) sono ormai
assodati e ció ha indotto vari Paesi a dotarsi di normative di
prevenzione. Anche l'Italia, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, ha stabilito dei limiti massimi
di accettabilità delle concentrazioni, dei limiti massimi di
esposizione agli inquinanti elettromagnetici e le relative distanze
con riferimento alle linee elettriche aeree. 
Di recente, peró, é stato posto alla pubblica attenzione anche un
nuovo problema, quello riguardante le radiazioni non ionizzanti e
la loro interazione con l'uomo e l'ambiente, anche se per se
questo tipo di effetti a lungo termine (effetti cancerogeni) non
esiste ancora un giudizio definitivo: 

nel 1990, l' Environmental Protection Agency (EPA) ha
analizzato otto studi epidemiologici di esposizione di adulti a
campi elettromagnetici a radiofrequenza. Di questi studi, cinque
hanno evidenziano rischi statisticamente significativi associati alle
seguenti patologie: neoplasie linfatiche ed emopoietiche, cancri
totali in residenti alle Hawaii - abitanti in stretta prossimità di torri
a radiofrequenza (RF); cancro del sistema emopoietico,
includendo leucemia, linfoma e linfosarcoma ed anche melanoma
da esposizione a radiazione RF, primariamente da radar, in
ufficiali militari polacchi ( Hearing on health risks posed by
radar guns; the extend of federal research and regulatory
development of microwave emission from hand-held radar
guns . Research Service, Pettis Memorial VA Medical Center,
Loma Linda CA. Testimony of William Ross Adey, Md. Unites
States Senate 1992); 
l'International Non Ionizing Radiation Committee della
International Radiation Protection Association (IRPA) sulla
base dei risultati degli studi epidemiologici dà valore alla ipotesi di
cancerogenità dell'esposizione prolungata dell'uomo a campi
magnetici, ma non ritiene a tutt'oggi sufficienti questi risultati per
poter definire un limite di esposizione per il rischio tumorale. 

Che le radiazioni elettromagnetiche influenzino i nostri ritmi
fisiologici lo dimostra la ghiandola pineale, situata nella parte
posteriore del cervello. Questa minuscola ghiandola a forma di
pigna (da cui il nome) incerne melatonina, un ormone che regola,
oltre l'umore, il sistema endocrino e riproduttivo. La produzione
di melatonina é massima durante la notte e scende al minimo
durante il giorno, poiché la luce che colpisce la retina inibisce il
funzionamento della ghiandola. La melatonina, secondo gli studi
fatti, sembra essere in grado di proteggere l'organismo da alcune
forme di tumore, tra cui la leucemia, il melanoma, il cancro alla
prostata, il carcinoma mammario. La sua riduzione in soggetti
esposti in modo prolungato spiegherebbe, oltre la promozione di
tumori, i vari disturbi riproduttivi e neurologici segnalati da alcune
ricerche epidemiologiche. 
Negli ultimi anni l'attenzione dei biologi di base si é andata via via
spostando dalle mutazioni genetiche ad altri possibili meccanismi
responsabili della crescita tumorale. Tra i pareri piú importanti a
livello internazionale, va segnalato quello del professor Ross
Adey, biofisico, della Royal accademy of science. Adey fa
ricerca sui campi elettromagnetici sin dalla fine degli anni '50 ed
ha avuto la possibilità di studiare, nella veste di direttore del
Memorial veterana medical center di Loma Linda (California),
gli effetti di radar e microonde su reduci militari USA ( Dynamic
Properties of Ledney's Parametric Resonance Mechanism .
Stefan Engström, Research Service, J.L. Pettis Memorial
Veterans Hospital, Loma Linda, California 1996).
Electromagnetic interaction at cell membranes - A paradigm
shift in biology . Ross Adey, Royal Society of Medicine,
Environmental Medicine Section, London, February 21, 1996.
Brain tumor incidence in rats chronically exposed to digital
cellular telephone fields in an initiation-promotion model .
Adey W.R., Byus C.V., Haggren W. e altri. University Press,
Oxford (1996). 
Nel recentissimo volume Mobile Communications Safety, a
cura di N. Kuster, Q. Balzano, J.C. Lin, edito dal Politecnico
federale elvetico (Zurigo, novembre 1996), il professor Adey
afferma: "Gli studi di laboratorio hanno identificato nelle
membrane cellulari la parte dei tessuti che, con tutta probabilità,
per prima subisce le interazioni con i campi elettromagnetici a
bassa frequenza e i campi modulati a radiofrequenza/microonde".
E ancora: "Studi epidemiologici hanno attirato l'attenzione verso i
campi elettromagnetici e i campi modulati a radiofrequenza come
possibili fattori di ri schio per leucemie, linfomi, tumori al seno,
melanomi epiteliali, tumori al cervello". 
Le società avanzate, in particolare il mondo anglosassone, stanno
adottando misure cautelative per i bambini, a fronte di una
evidenza scientifica sperimentale sempre piú preoccupante riferita
a rischi per la salute derivati da esposizione continuata e
inconsapevole a microonde, anche a bassa intensità. 
Negli Stati Uniti é ormai buona norma non collocare
stazioni-radio base per telefonia cellulare nelle vicinanze di
strutture scolastiche o comunque destinate a bambini e ragazzi.
Nello Stato della Califomia é vietato. In alcune grandi città come
Seattle é stato addirittura proibito costruire nuovi impianti fino al
1998. Misure restrittive sono state adottate in Michigan,
Nebraska, Massachussets, New Jersey, Ohio, Vermont (
Microwawe News, Ph D.L. Slesin, NY, dicembre 1995).
Misure cautelative per le strutture frequentate da popolazione in
età pediatrica esistono anche in Svezia e Canada. 
In Nuova Zelanda, Paese particolarmente protettivo nei confronti
dei bambini, esiste una apposita legge nazionale ( Microwawe
News, Ph D.L. Slesin, NY, ottobre 1996). In Australia é in
corso una riconsiderazione delle attuali misure di tutela della
salute pubblica, con specifico riferimento ai bambini, a seguito di
una indagine epidemiologica condotta a Sidney su 8.000 persone
e commissionata dalla locale compagnia di telefonia mobile. 
In tutti questi Paesi, come in molti altri Paesi europei, si
moltiplicano le proteste da parte di gruppi di cittadini e
associazioni. Da sottolineare che il piú delle volte si tratta non già
di movimenti ambientalisti, ma anzi di gruppi dei quali fanno parte
persone con qualifiche professionali come medici, fisici, biofisici,
oncologi (Ann-Mari Dock, Svedish Association for the
Electrically injuried ). 
Conferme sugli effetti tumorigeni dei campi magnetici provengono
dall'autorevole Karolinska Institute di Stoccolma (Istituto
scientifico di fama mondiale specializzato nelle ricerche piú
avanzate, rigoroso e noto per la sua assoluta indipendenza, é uno
dei centri di riferimento per l'Organizzazione mondiale della sanità
ed é il Consiglio del Karolinska Institute a scegliere i premi nobel
per la medicina) e da altre istituzioni scientifiche danesi e
finlandesi: i risultati dei loro recenti studi epidemiologici indicano
un aumento del rischio per esposizioni prolungate a campi
magnetici con intensità superiori a 0,2 micro Tesla ( A screening
of skin changes, with special emphasis on neuro-chemical
marker antibody evaluation, in patients claiming to suffer
from "screen dermatitis" as compared to normal healthy
controls . Olle Johansson, Marita Hilliges and Shin-Won Han.
Experimental Dermatology Unit, department of Neuroscience,
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 1996). Skin changes
in patients claiming to suffer from "screen dermatitis": a
two-case openfield provocation study . Olle Johansson, Marita
Hilliges, Viveca Björnhagen and Kerstin Hall. Experimental
Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska
Institute, Stockholm. Department of Endocrinology, Karolinska
Hospital, Stockholm, Sweden (1994). Can non-ionising
radiation induce cancer? Possono le radiazioni
non-ionizzanti provocare il cancro? Luc Verschaeve, Flemish
Institute for Technological Research (Vito), Belgium. Relazione
apparsa su "Cancer Journal" - Vol. 8, n. 5 - 1996.
"Electrosensitivity", "Electrosupersensitivity" and "Screen
dermatitis". Preliminary observations from on-going studies
in human skin . Olle Johansson and Peng-Yue Liu, Experimental
Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska
Institute, Stockholm, Sweden (1995). 
In Italia il dottor Franco Merlo (epidemiologia ambientale e
biostatica applicata) dell'Istituto nazionale per la ricerca sul
cancro, rileva che l'evidenza scientifica di causalità piú
frequentemente riportata riguarda l'esposizione a campi
elettromagnetici (CEM) a bassa frequenza (a cui nessuno di noi
sfugge) e l'insorgenza di leucemie in popolazioni di età pediatrica
(0-14 anni). La letteratura epidemiologica indica, anche se in
maniera non consistente, rischi di leucemie in bambini residenti in
abitazioni ad elevata intensità di esposizione a CEM 50-60 Hz.
L'esposizione domestica é stata stimata in questi studi in base alla
distanza dell'abitazione da linee elettriche ad alta tensione e
trasformatori, dal loro carico (tensione, potenza) ed attraverso
misure estemporanee condotte nell'abitazione. L'entità del rischio
é pari a due bambini esposti a CEM 50-60 Hz superiori a 0,2
micro Tesla: questo significa che bambini esposti a valori di CEM
50-60 Hz superiori a 0,2 micro Tesla hanno una probabilità
doppia di sviluppare una leucemia rispetto a bambini esposti a
livelli inferiori di CEM. Sono riportati in letteratura anche eccessi
di leucemia in bambini residenti nei dintorni di torri
radiotrasmittenti e quindi anche per esposizioni a CEM ad elevata
frequenza, sembrerebbero esistere presupposti per possibili rischi
per la salute. 
Il professor Giuseppe Masera, direttore della clinica pediatrica
dell'università di Milano (presso l'ospedale "San Gerardo" di
Monza) e coordinatore di numerose ricerche internazionali sui
tumori infantili, scrive tra l'altro: "I dati scientifici disponibili
giustificano seri sospetti sulla possibilità che essi determinino
danni biologici, in particolare che possano favorire la
carcinogenesi. I motivi di preoccupazione sono tanto piú fondati
se riferiti ad un organismo in fase di crescita". 
"Ritengo pertanto saggio, anzi doveroso, cercare di limitare il piú
possibile l'esposizione dei bambini a campi elettromagnetici
artificiali". 
Il professor Cesare Maltoni, direttore della Fondazione europea
di oncologia e scienze ambientali, presidente onorario della
Società italiana tumori e segretario generale del Collegium
Ramazzini, attualmente impegnato sulla cancerogenicità da campi
elettromagnetici scrive: "L'importanza della cancerogenicità dei
CEM, dal punto di vista sociale e sanitario dipende dall'immenso
numero e dalla vastità delle sorgenti espositive e quindi
dall'immenso numero di persone potenzialmente esposte. In ogni
caso, va chiarito che le conoscenze oncologiche indicano che non
esistono livelli di salvaguardia assoluta, cioé dosi, anche se basse,
tali da essere ritenute assolutamente innocue". 
Il Parlamento europeo, nella seduta dell'11 aprile 1994, rileva
che pur non essendo chiaramente delucidati, i meccanismi
d'induzione dei danni biologici, si dispone oggigiorno di un
numero sufficiente di elementi per adattare le norme e le
regolamentazioni muovendo da due princípi direttori: 

il primo é quello della precauzione; in caso di dubbio sul livello
del rischio, si tratta di adottare l'impostazione piú "conservativa"
consistente nel minimizzare detto rischio, ricorrendo,
eventualmente all'opzione zero; 
il secondo é il principio ALARA (esposizione ai campi magnetici
As Low Reasonably Achievable - Organizzazione mondiale
della sanità) secondo cui, una volta fatta la scelta tecnologica,
l'esposizione alle radiazioni deve essere la piú debole possibile. 

Nella risoluzione del 5 maggio 1994 "Sulla lotta contro gli
inconvenienti provocati dalle radiazioni non ionizzanti" viene
altresí programmato un rapido intervento normativo dal momento
che "le difficoltà di evidenziare una relazione dose-effetto non
impediscono di adottare misure legislative volte a creare un
sistema di limitazione all'esposizione dei lavoratori e del pubblico,
che tenga conto della possibilità offerta dal trattamento del
problema alla fonte e dal ricorso alla generazione di energia
decentralizzata". 
Il presente disegno di legge si fonda sull'assunto che i limiti e le
distanze di rispetto fissati dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 23 apri le 1992 non sono efficaci ai fini
della protezione e della prevenzione dagli effetti a lungo termine
della popolazione esposta ai campi elettromagnetici. E tale
presunzione é del tutto ragionevole, in analogia non solo con
quanto già noto nel caso delle radiazioni ionizzanti ma, piú in
generale, con quanto avviene in tutti i fenomeni in cui non si hanno
valide motivazioni scientifiche per sostenere l'esistenza di una
"soglia" nelle correlazioni causa-effetto. 
Il modello scientifico occidentale, si basa sul fatto che la ricerca é
intesa come un'impresa neutrale nella quale non interferiscono
giudizi di valore, interessi politici, economici e sociali: l'oggettività
é assicurata dalla separazione tra "ragione" e "passione". É per
questo motivo che alla razionalità scientifica é stata riconosciuta la
legittimità nella gestione della res pubblica. Troppo spesso
dimentichiamo, peró, che non esiste nessuna avalutatività della
scienza, come non esistono strumenti di misura neutrali rispetto
all'oggetto misurato: la scienza non é mai neutrale ed in ogni
problema esistono dei margini ignoti o non determinabili É su
questi margini che si gioca la scelta individuale o economica. 
Si tratta, quindi, di riaffermare il principio per il quale in assenza
di certezza sulla nocività e sui rischi si debba procedere in modo
conservativo per salvaguardare la salute dei cittadini e l'ambiente
considerati come diritti fondamentali dell'individuo e della
collettività. 
I primi quattro articoli hanno lo scopo di riaffermare i princípi
suesposti fissando i nuovi livelli massimi di riferimento di
esposizione ai campi elettromagnetici e le fasce di rispetto dalle
fonti artificiali piú importanti quali gli elettrodotti, i ripetitori per
telefonia cellulare e le emittenti e ripetitori radiotelevisivi. I limiti di
esposizione indicati nell'allegato A sono necessari per la tutela,
per tutte le gamme delle frequenze, anche degli effetti a lungo
termine sulla base di dati, provenienti dalla letteratura scientifica o
in scarsità di essi assumendo, in modo conservativo, un fattore di
riduzione del limite di esposizione - previsto per esposizioni
sub-acute - di uno o due ordini di grandezza, secondo un
principio acclarato in tossicologia quando si é in presenza di
incompletezza cognitiva. Nell'allegato A vengono indicati i valori
limite per la esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici suddivisi per: bande di frequenza, principali
sorgenti, frequenze, limiti sanitari e limiti ambientali. 
Per la banda di frequenze da 0,1 Hz a 10 kHz, banda nella quale
la corrente indotta nel tessuto muscolare umano si manifesta con
la dispersione ionica (World Health Organisation,
Environmental Health Criteria 137; Electromagnetic Fields,
fig. 9 - WHO 92117, p. 82-83, Geneve WHO 1993) , abbiamo
i seguenti valori: 

valori del limite sanitario: 
E (kVm) 1. Si ricava dal valore limite proposto da IRPA per
la esposizione sub-acuta della popolazione, attraverso un
fattore di riduzione pari a 5, trattandosi di valore limite per
esposizione cronica; 
B (T) 1. Si ricava dal valore limite proposto da IRPA per la
esposizione sub-acuta della popolazione, attraverso un
fattore di riduzione pari a 100, trattandosi di valore limite
per esposizione cronica. Tale valore é in accordo con il
valore limite raccomandato dall'Istituto svedese per la
protezione dalle radiazioni (Paulsson, 1996) per il quale
vengono adottate misure per la riduzione di campo
magnetico nei casi in cui i livelli di esposizione eccedono di
piú di 10 volte i livelli normali, che nelle aree urbane sono di
circa 0,1 T; 

valori del limite ambientale: 
E (kV/m) 0, 5. Si ricava dal limite sanitario corrispondente,
attraverso un fattore di riduzione pari a 2, trattandosi di
esposizione cronica residenziale; 
B (T) 0,2. Si ottiene dalla correlazione statisticamente
significativa tra esposizioni ai campi elettromagnetici a
frequenza industriale (50/60 Hz) ed insorgenza di alcuni tipi
di tumori, riportata dagli studi epidemiologici. Tale valore é
in accordo con quello suggerito dalla Commissione sui rischi
sanitari dovuti all'inquinamento da radiazioni non rionizzanti
nominata dal Comune di Bologna (giugno 1997). (Feychitng
M., Ahlbon A., ed al. Magnetic fields and cancer in children
residing near Swedish high-voltage power lines. Am. J.
Epidemiol. 1993, 138: 467-481 ; Olsen J.H. ed al. Residence
near high-voltage facilities and risk of cancer in children, Br.
Med. J. 1993, 307:891-895 ; Li C.Y. ed al. Residential
exposure to 60 Hz magnetic fields and adult cancers in
Taiwan 1997, Epidemiology 8, 1:25-30 ; Michaelis J., ed al.
Childhood leukemia and electromagnetic fields: results of a
popolation-based case-control study in Germany. Cancer
cause and Control. 1997, 8:167-174 ). 

Per la banda di frequenze 10 kHz - 3 MHz, banda di frequenza
nella quale la corrente indotta nel tessuto muscolare umano si
manifesta con la dispersione ionica (WHO, op. cit.) e in cui, in
assenza di pericolo di folgorazione l'assorbimento specifico di
energia radiativa nell'unità di tempo (SAR) non é significativo
(International Radiation Protection Association - INIRC,
Guidelines on limits of exposure to radiofrequency:
Electromagnetic Field in the frequency range from 100 kHz
to 300 Ghz. Health Physics 54-1, 1988 p. 117): 

valori del limite sanitario: 
E (V/m) 45; 
H (A/m) 0,11. Si assume per entrambi il valore proposto
dalla Commissione interministenale costituita con decreto
del Ministro della sanità del 4 agosto 1981, di cui alla
circolare 12 novembre 1982 n. 69 (Presidente G. Campos
Venuti); 

valori del limite ambientale: 
E (V/m) 14; 
H (A/m) 0,030. Si ricava per entrambi dal limite sanitario
corrispondente, attraverso un fattore di riduzione pari a 10,
trattandosi di esposizione cronica residenziale. 

Nella banda 3 MHz - 3 GHz, banda di frequenza nella quale la
corrente indotta nel tessuto muscolare umano si manifesta con la
dispersione ionica e (WHO, op. cit.) e in cui l'assorbimento
specifico di energia radiativa nell'unità di tempo (SAR) assume
particolare rilevanza (IRPA-INIRC, op. cit.): 

valori del limite sanitario: 
E (V/m) 20; 
H (A/m) 0,05. Si assume per entrambi il valore proposto
dalla Commissione interministeriale costituita con decreto
ministeriale sanità del 4 agosto 1981, di cui alla circolare 12
novembre 1982, n. 69 (Presidente G. Campos Venuti); 

valori limite ambientale: 
E (V/m) 2; 
H (A/m) 0,05. Si ricavano entrambi dal limite sanitario
corrispondente, attraverso un fattore di riduzione pari a 100,
sulla base dei risultati di recenti studi epidemiologici che
hanno evidenziato come per esposizioni croniche a campi a
radiofrequenza con densità di potenza superiore a 10 mW/mq
si ha la manifestazione di effetti a carico del sistema ematico
e mutageni sull'uomo, in particolare per alcuni tipi di
leucemia. Altrove si depone per una associazione tra
leucemia infantile/mortalità e prossimità alle antenne
televisive per esposizioni croniche a campi, a radiofrequenze
di 63-215 MHz, con densità di potenza mediamente superiore
a 10 mW/mq. (J. Goldsmith, Epidemiological studies of
radiofrequency radiation: current status and area of
concern; Elsevier - The science of the total environment,
1996, 180, p. 4-5 ; Dolck H., Shaddick G., Walls P. et al.
Cancer incidence near radio an television transmitter. II. All
High Power transmitter, American Journal of Epidemiology,
1997, 145-1: 1-17 ; Hooking B., ed al. Cancer incidence and
mortality and proximity to TV Owners. MJA 1996,
165:601-605 ). 

Nella banda 3 GHz - 300 GHz, banda di frequenza piú elevata
delle microonde, che comprende la banda intorno a 25 GHz nella
quale la corrente indotta nel tessuto umano si manifesta con la
dispersione ionica (World Health Org, op . cit. ) e in cui
l'assorbimento specifico di energia radiativa nell'unità di tempo
(SAR) assume comunque rilevanza (IRPA - INIRC op. cit.): 

valori del limite sanitario: 
E (V/m) 20; 
H (A/m) 0,05. Si assume per entrambi il valore proposto
dalla Commissione interministeriale costituita con decreto
del Ministro della sanità del 4 agosto 1981, di cui alla
circolare 12 novembre 1982, n. 69 (Presidente G. Campos
Venuti); 

valori del limite ambientale: 
E (V/m) 6; 
H (A/m) 0,015. Si ricavano entrambi dal limite sanitario
corrispondente, attraverso un fattore di riduzione pari a 10,
trattandosi di esposizione cronica residenziale. Tale valore e
in accordo con quello suggerito dalla Commissione sui rischi
sanitari dovuti all'inquinamento da radiazioni non ionizzanti
nominata dal Comune di Bologna (giugno 1997). 

L'articolo 5, riguardante gli strumenti urbanistici, permette il
monitoraggio dell'esistente, condizione sine qua non per la
programmazione e pianificazione futura del territorio e per
intraprendere le azioni di risanamento necessarie per le situazioni
maggiormente a rischio. 
Le misure adottate nell'articolo 6 pongono l'attenzione alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente. Infatti altro aspetto importante, e
nello stesso tempo speculare a quello della salute e della qualità
della vita, é la tutela del paesaggio e delle aree di interesse
artistico e storico. Importante perché il paesaggio cosí come é
carico di suggestioni, di valenze simboliche, é soprattutto uno dei
referenti del nostro processo di costruzione continua del mondo
(non viviamo forse sempre piú tra paesaggi deformati dalla
sfrenata mania produttiva di oggetti e di segni?). Il paesaggio, in
questo senso, é lo specchio capace di offrire alla società
un'immagine di sé e del proprio territorio; l'immagine piú vera del
nostro essere nel mondo, nel quale si raccordano il vivere e il
rappresentare, il rappresentare e il costruire e quindi il
rinnovamento stesso degli individui e della società. 
Non a caso l'uomo d'oggi comincia a sentire il bisogno di natura
proprio come antidoto alla complessità generatrice di stress e
all'artificiosità dilagante dell'esistenza quotidiana. Soprattutto si
sente sempre piú l'esigenza di riconquistare un rapporto
emotivamente e intellettualmente intenso con gli ambienti naturali,
il piú possibile incontaminati e liberi da tracce e cicatrici causate
dall'intervento dell'uomo. 
I tralicci, sempre piú onnipresenti, rappresentano l'emblema di
queste cicatrici. 
La scoperta dei valori da difendere deve passare anche
attraverso questa consapevolezza. Consapevolezza che possa
consentire, con la partecipazione diretta o delegata, una
pianificazione diversa intesa come controllo del mutamento, come
aggiornamento continuo del territorio alle mutevoli esigenze della
società e della economia ecologica, senza con ció spezzare i fili
che legano la società all'ambiente, la cultura alla natura 
Per il nostro Paese, ció significa essenzialmente rispettare la
ricchezza storica e agganciarla piú armonicamente alla necessità
di creare organismi territoriali efficienti. 
Significativa, al comma 4 é la richiesta di adozione da parte del
richiedente l'autorizzazione di tutte le soluzioni tecnologiche piú
avanzate per poter mitigare l'impatto ambientale. Infatti, per
quanto riguarda la tecnologia, oggi la gravità della crisi ambientale
impone una profonda revisione del modo di produrre e di
consumare. Non é piú rinviabile un forte impegno nella ricerca e
nello sviluppo di nuove tecnologie, piú avanzate e profondamente
diverse da quelle attualmente in uso, che consentano di
armonizzare l'attività umana con il rispetto dei cicli biologici e
naturali. 
Le nuove tecnologie di cui abbiamo bisogno devono essere in
grado di imitare, assecondare e stabilizzare e potenziare i cicli
naturali. In questa prospettiva assumono una importanza
strategica le tecnologie che riducono il consumo di risorse e
l'impatto ambientale dei processi produttivi, sia perché sono
mature, sia perché sono economicamente vantaggiose. 
Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 sono volte alla
tutela dell'avifauna. Infatti gli elettrodotti rappresentano un
pericolo per molte specie di uccelli di grandi dimensioni come
cicogne, aquile e altri rapaci di grossa taglia. Molti di questi
uccelli sono in via di estinzione e particolarmente protetti da
direttive europee e convenzioni internazionali. Altre nazioni, come
Spagna, Germania, Stati Uniti, hanno già adottato particolari
dispositivi, ad esempio posatoi, per evitare che le grandi ali di
questi uccelli, quando si posano sui tralicci, sfiorino i cavi aerei
rimanendo uccisi. 
L'articolo 8 stabilisce che le situazioni non conformi con i livelli, i
limiti e le distanze di sicurezza sono soggette ad azioni di
risanamento. Inoltre vengono individuati i casi nei quali tali azioni
oltre che necessarie sono anche prioritarie e viene fissato il
termine per il risanamento. 
L'articolo 10 assicura che l'informazione alla popolazione venga
effettuata a vasto raggio e a tutti i livelli. I produttori di apparecchi
elettrici devono indicare con apposite etichette i livelli di
esposizione al campo elettromagnetico prodotto dall'oggetto alla
distanza di normale utilizzo. I Ministeri dell'ambiente e della sanità
devono predisporre una serie di campagne informative per la
popolazione: particolare importanza viene assegnata alla figura
del medico e alla scuola. 
All'articolo 11, per meglio tutelare gli interessi primari quali il
diritto alla salute e all'ambiente, viene istituta una l'Autorità
indipendente sull'elettromagnetismo. L'Autorità avrà come primo
compito quello di quantificare le quote che andranno a costituire il
fondo obbligatorio per le azioni di risanamento e stabilire i criteri
e le priorità di accesso al fondo stesso. In seguito l'Autorità dovrà
assicurare la continuità delle ricerche e l'approfondimento delle
tematiche relative ai problemi igienico-sanitari della materia in
oggetto, provvedere all'elaborazione ed all'aggiornamento di
criteri e obiettivi di azione, proporre l'aggiornamento normativo in
relazione alle risultanze delle ricerche dei livelli e dei limiti di
esposizione; avvalendosi delle ASL, avviare studi epidemiologici
sulla popolazione residente nelle aree interessate da agenti
elettromagnetici e predisporre un rapporto annuale sullo stato di
attuazione della presente legge e ne cura la trasmissione al
Parlamento, al Governo e ai Ministeri dell'ambiente, e della
sanità. 
Particolare importanza riveste l'articolo 12 che istituisce un fondo
obbligatorio costituito dal gettito delle quote, quantificate
dall'Autorità, degli esercenti e dei costruttori di apparecchi
elettrici e dal pagamento delle sanzioni amministrative nel rispetto
del principio "chi inquina paga". La certezza é che tale principio
attivi la ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie piú in sintonia
con l'ambiente. 
La nostra é una società complessa; le decisioni che prendiamo
oggi, potranno avere effetti in un domani lontano. Il nostro
modello di società e di sviluppo, oltre che il nostro livello di
benessere, ci spingono o ci "costringono" a dei rischi tecnologici
o naturali sempre piú massicci ed onerosi. Alla nostra società
tecnologica, che sembra apparentemente piú consapevole. si
pongono due differenti tipi di problemi, ma in realtà collegati,
intrecciati e che si sovrappongono l'un l'altro quali quelli legati alla
differente percezione del rischio e all'approccio scientifico che ha
innescato lo sviluppo, ma che non sa o non vuole rispondere alle
sfide ambientali e politiche da esso generate. 
L'opinione secondo la quale la nostra società possa essere piú
consapevole rispetto ai rischi e ai pericoli derivanti dalla nostra
tecnologia si rivela errata se messa a con fronto con la nostra
solo apparente "possibilità di scelta", possibilità che spesso si
riduce in una delega verso chi si assume i rischi in nome di tutti. In
realtà solo chi possiede tutti i dati puó scegliere, gli altri non
possono far altro che subire la scelta altrui. Si sviluppa inoltre
nella società una funesta assuefazione alle eco-catastrofi la quale
fa sí che il rischio diffuso sia considerato quasi naturale. Questa
tendenza generale a minimizzare il pericolo facilita la possibilità di
manipolazioni interessate nella determinazione e nella valutazione
del rischio. Non a caso spesso il suo controllo tecnologico e la
sua possibile neutralizzazione vengono affidati proprio nelle mani
di chi tale rischio ha costruito. Il passo successivo é quello di
delegare fedeisticamente ad un tecnico le scelte che
appartengono invece di diritto alla popolazione esposta. 
La necessità allora é quella di ridurre i fattori di rischio a
qualunque categoria essi appartengano cercando di non gestire
tecnocraticamente il problema, rimuovendo il piú possibile le
difficoltà connesse alla stima delle probabilità di accadimento e
alla definizione delle entità delle conseguenze: chi decide; quali
sono i meccanismi, i parametri; chi stabilisce cosa possa essere
accettabile e per chi. 




              DISEGNO DI LEGGE 


                     Art. 1. 

                    (Finalità) 

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della
  Costituzione, detta misure atte a prevenire i danni alla salute
  e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
  generato da fonti artificiali nella fascia compresa tra 0 e 300
  GHz. 

                     Art. 2. 

                   (Definizioni) 

  1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono
  le seguenti definizioni: 

  a) "campo elettrico": si definisce campo elettrico (E) una
  regione dello spazio nella quale si manifestano, per effetto
  della distribuzione di cariche elettriche, forze di natura
  elettrica che agiscono sui corpi elettrizzati posti all'interno
  del campo. Il valore efficace del campo elettrico é il valore
  quadratico medio delle tre componenti in cui si puó pensare
  scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato,
  misurato in volt per metro (V/m); 
  b) "induzione magnetica (B) e campo magnetico (H)": si
  definisce campo magnetico una regione dello spazio entro la
  quale si risente l'effetto di azioni magnetiche, ovvero le linee
  di forza del campo magnetico (convenzionalmente dirette da
  nord a sud). Nell'ambito della trasmissione dell'energia
  elettrica, il campo magnetico é la risultanza della presenza di
  un flusso di cariche elettriche all'interno di un corpo
  conduttore. Tuttavia, la densità di flusso magnetico, B,
  comunemente chiamata induzione magnetica, é spesso usata
  per caratterizzare i campi magnetici, in particolare nel
  contesto degli effetti biologici. Il valore efficace del campo
  magnetico é il valore quadratico medio delle tre componenti
  mutuamente perpendicolari in cui si puó pensare scomposto
  il vettore di induzione magnetica nel punto considerato,
  misurato in tesla (T); 
  c) "limite ambientale" é il valore limite al di sotto del quale si
  esclude, per esposizioni croniche, una presenza rilevante di
  inquinamento tale da indurre effetti stocastici (effetti a lungo
  termine) ovvero danni probabili gravi ed irreversibili. Si
  applica per la tutela degli ambienti con destinazione d'uso
  residenziale, lavorativo - esclusi i lavoratori
  professionalmente esposti, tutelati da apposita normativa -,
  scolastico e per altri ambienti - al chiuso e all'aperto -
  destinati all'infanzia, per la cura ed il riposo; 
  d) "limite sanitario" é il valore limite al di sotto del quale si
  esclude, per esposizioni croniche, un danno alla salute in
  relazione agli effetti a breve termine, ovvero ad eziologia
  riconosciuta. Si applica per la tutela delle aree, altre da
  quelle tutelate dal limite ambientale, frequentate dalla
  popolazione. Per le aree non frequentate dalla popolazione
  e per le esposizioni acute e subacute valgono le norme
  regolamentari esistenti o in loro mancanza le norme di
  buona tecnica; 
  e) "elettrodotto" é l'insieme delle linee elettriche
  propriamente dette, le sottostazioni e le cabine di
  trasformazione; 
  f) "emittente radiotelevisiva" é il sito o la struttura
  comprendente uno o piú trasmettitori che convertono
  segnali audio, video o in codice in segnali modulati ad alta
  frequenza, tali da essere propagati da onde
  elettromagnetiche; 
  g) "ripetitore radiotelevisivo" é l'impianto di
  telecomunicazione (radiotorre) avente la funzione di ricevere
  e ritrasmettere, cioé di ripetere, amplificati i relativi segnali a
  radiofrequenza; 
  h) "ripetitore per telefonia cellulare" é l'impianto di
  telecomunicazione (radiobase) avente la funzione di ricevere
  o ritrasmettere, cioé di ripetere, amplificati i relativi segnali a
  radiofrequenza; 
  i) "fascia di rispetto" é la fascia di territorio a sinistra e a
  destra della proiezione dell'asse centrale della fonte
  artificiale di onde elettromagnetiche, su un piano orizzontale
  di riferimento, in cui i campi elettrici e magnetici superano il
  valore fissato all'articolo 3; 
  l) "distanza di rispetto" é la distanza dalle emittenti e
  ripetitori radiotelevisivi, e dai ripetitori per telefonia cellulare
  nella quale i campi elettrici e magnetici superano i valori
  fissati all'articolo 3. 

                     Art. 3. 

   (Limiti sanitari ed ambientali di esposizione ai campi
                 elettromagnetici) 

  1. I limiti sanitario e ambientale di esposizione ai campi
  elettromagnetici generati nel campo di frequenza tra 0,1 Hz
  e 10 kHz sono quelli indicati nell'allegato A. 
  2. I limiti sanitario e ambientale di esposizione ai campi
  elettromagnetici generati alle frequenze tra 10 kHz e 300
  GHz sono quelli indicati nell'allegato A. 
  3. Le misure delle grandezze di cui al presente articolo
  devono essere effettuate secondo specifici standard
  internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e
  corrente nominale delle linee elettriche e di potenza di
  esercizio degli impianti con bande di frequenza compresa
  tra 0 e 300 GHz. 
  4. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che
  verranno adottate dalle regioni e dalle province autonome di
  Trento e di Bolzano, qualora impongano norme piú
  restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge. 

                     Art. 4. 

     (Fascia di rispetto degli elettrodotti e distanza di
    rispetto dai ripetitori per telefonia cellulare, dalle
         emittenti e ripetitori radiotelevisivi) 

  1. Per gli elettrodotti é individuata una fascia di rispetto nella
  quale i valori di campo elettrico e di campo magnetico,
  misurati ad 1,5 metri da terra all'interno ed all'esterno delle
  abitazioni e dei luoghi di permanenza se esistenti, superano
  quelli fissati all'articolo 3. 
  2. Per le emittenti e ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori
  per telefonia cellulare é individuata una distanza di rispetto
  dai luoghi abitati tale da rispettare i limiti indicati all'articolo
  3. I gestori di emittenti e ripetitori radiotelevisivi e di
  ripetitori per telefonia cellulare hanno l'obbligo di
  consorziarsi in apposite strutture poste nelle aree di cui alla
  lettera l) dell'articolo 2, la cui distanza dai luoghi abitati sia
  tale da rispettare i limiti indicati all'articolo 3. 

                     Art. 5. 

               (Strumenti urbanistici) 

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge gli esercenti di elettrodotti devono fornire ai
  comuni i tracciati delle linee aeree esterne di tensione
  superiore a 100 kV, nonché le relative fasce di rispetto di
  cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche
  costruttive e dei parametri elettrici nominali. 
  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge i gestori delle emittenti e ripetitori
  radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare e di altre
  apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni
  le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli
  impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate
  sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri
  nominali delle emittenti. 
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, negli strumenti urbanisti generali ed attuativi
  vigenti dovranno essere evidenziati i tracciati delle linee
  aeree esterne e le relative fasce di rispetto, nonché le
  localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per
  telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto. 
  4. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno
  successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al
  comma 1, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e
  ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia cellulare
  le situazioni che richiedono un intervento urgente di
  risanamento in base alle priorità di cui al comma 2
  dell'articolo 8. 
  5. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 o
  di accertata inattività, l'attività é svolta in via sostitutiva dalle
  regioni entro e non oltre i sei mesi successivi. 

                     Art. 6. 

            (Misure di tutela dell'ambiente 
                 e del paesaggio) 


  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle
  aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali,
  nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli
  interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
  paesaggistici ed ambientali, non sono ammessi elettrodotti
  aerei con tensione superiore a 100 kV. 
  2. Gli elettrodotti, le emittenti radiotelevisive e i ripetitori per
  telefonia cellulare esistenti all'entrata in vigore della presente
  legge, nelle aree di cui al comma 1, sono soggetti ad azioni
  di risanamento ambientale di cui all'articolo 8. 
  3. Nei casi in cui non possono essere soddisfatte le
  condizioni di cui ai commi 1 e 2 gli elettrodotti, devono
  correre in cavo sotterraneo e devono essere altresí previste,
  anche per le installazioni delle emittenti radiotelevisive e dei
  ripetitori per telefonia cellulare, in fase di progettazione,
  particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori
  paesaggistici e ambientali tutelati. Nelle zone archeologiche
  la posa dei cavi di cui al presente comma avverrà sotto la
  direzione delle competenti soprintendenze, che potranno
  disporre ulteriori misure di salvaguardia e di tutela. 

                     Art. 7. 

                 (Autorizzazioni) 

  1. Le domande di autorizzazioni per nuovi elettrodotti,
  ovvero per la modifica di elettrodotti esistenti con tensione
  compresa tra 1.000 e 100.000 Volt, e le domande per le
  emittenti e ripetitori radiotelevisivi, per i ripetitori per
  telefonia cellulare presentate dopo la data di entrata in
  vigore della presente legge, devono contenere una relazione
  sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera
  nonché la rappresentazione dei tracciati e delle fasce e delle
  distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche
  costruttive e dei parametri nominali. 
  2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti
  e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per telefonia
  cellulare, al fine di tenere conto degli effetti di
  sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici. devono
  essere valutati i livelli di esposizione della popolazione
  tenendo conto anche degli eventuali campi elettrici e
  magnetici preesistenti. 
  3. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati dopo la
  data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
  evidenziati i tracciati e le fasce di rispetto degli elettrodotti,
  le localizzazione delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e
  dei ripetitori per telefonia cellulare e le relative distanze di
  rispetto di cui all'articolo 4 delimitate dalle autorità sanitarie
  locali competenti per territorio. Possono essere altresí
  individuate aree idonee alla localizzazione di nuove
  installazioni di emittenti e ripetitori radiotelevisivi e ripetitori
  per telefonia cellulare. 
  4. Il richiedente l'autorizzazione dovrà inoltre adottare tutte
  le soluzioni tecnologiche costruttive e gestionali, anche non
  tradizionali, atte a mitigare l'impatto ambientale sul territorio.

  5. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, individua,
  sentito l'Istituto nazionale fauna selvatica, i criteri ed i
  dispositivi idonei a limitare i danni all'avifauna da
  elettrocuzione e collisione. Dell'adozione di tali dispositivi si
  dovrà dar conto nella relazione di cui al comma 1. 
  6. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio
  procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle fasce di
  rispetto di cui all'articolo 4 previste nella domanda di
  autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto
  all'articolo 4 si procede alla revoca immediata
  dell'autorizzazione. 

                     Art. 8. 

              (Azioni di risanamento) 

  1. Gli elettrodotti, le emittenti e ripetitori televisivi, e i
  ripetitori per telefonia cellulare esistenti che non rispettano i
  limiti di cui all'articolo 3 e le condizioni di cui agli articoli 4 e
  6 dovranno essere oggetto di azioni di risanamento. 
  2. Le azioni di risanamento di cui al comma 1 devono
  essere completate entro il 31 dicembre 2020 secondo
  parametri oggettivabili quali individui esposti, valori di dosi,
  nonché secondo opportuni criteri di tutela dei soggetti piú
  deboli, quali bambini, malati ed anziani. 
  3. É fatto carico agli esercenti degli elettrodotti, delle
  emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori per
  telefonia cellulare di assumersi il costo degli interventi di cui
  al presente articolo. 

                      Art 9. 

         (Valutazione di impatto ambientale) 

  1. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100.000 Volt
  sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto
  ambientale (VIA). 
  2. Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a
  100.000 Volt la procedura di VIA é di competenza
  regionale. 

                     Art. 10. 

           (Informazioni alla popolazione) 

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge é fatto obbligo ai costruttori di apparecchi
  elettrici di indicare i livelli di esposizione al campo
  elettromagnetico prodotto dall'oggetto, alla distanza di
  normale utilizzo, mediante apposite etichettature da
  applicarsi sull'oggetto stesso nonché di allegare schede
  informative sui campi elettromagnetici e sulle principali
  prescrizioni di sicurezza. In caso di inosservanza della
  norma di cui al presente comma il prodotto verrà confiscato
  dalle autorità preposte ai controlli. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità, entro
  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  predispongono un piano di campagne informative
  riguardanti i rischi derivanti dalla esposizione ai campi
  elettrici e magnetici rivolte alla popolazione in generale e in
  particolare alla popolazione scolastica e ai medici di base. 
  3. Ai fini dell'attuazione del piano informativo di cui al
  comma 2, i Ministri dell'ambiente e della sanità si avvalgono
  anche, fornendo il materiale divulgativo all'uopo
  predisposto, degli uffici relazioni con il pubblico di comuni e
  ASL, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 

                     Art. 11. 

      (Autorità indipendente sull'ettromagnetismo) 

  1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme della presente
  legge, con particolare riferimento alla prevenzione della
  produzione della quantità e della pericolosità dei campi
  elettromagnetici, nonché alla tutela della salute pubblica e
  dell'ambiente é istituita l'Autorità indipendente sull'elet
  tromagnetismo, di seguito denominata "l'Autorità", con sede
  in Roma. 
  2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
  di giudizio e di valutazione ed é un organo collegiale
  costituito da un presidente e due membri nominati entro
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente. La designazione del nominativo del
  presidente dell'Autorità é previamente sottoposta al parere
  delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
  dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  3. Ai componenti l'Autorità si applicano le disposizioni di
  cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14
  novembre 1995, n. 481 
  4. L'Autorità, entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, presenta al Ministero dell'ambiente una
  relazione contenente la quantificazione degli oneri gravanti
  sul fatturato lordo degli esercenti, dei gestori delle emittenti
  e ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia
  cellulare, dei produttori di apparecchi elettrici, la relativa
  quota annuale da versare nel Fondo obbligatorio di cui
  all'articolo 12, l'eventuale quota da prelevarsi dalle tariffe
  elettriche, nonché i criteri e le priorità da parte degli
  esercenti e degli enti locali, di accesso al Fondo stesso per
  le azioni di risanamento. 
  5. Nel suo ruolo preminente l'Autorità svolge i seguenti
  compiti istituzionali: 

  a) assicura la continuità delle ricerche sulle tematiche
  relative ai problemi igienico-sanitari della materia oggetto
  della presente legge; 
  b) provvede all'elaborazione e all'aggiornamento di criteri e
  obiettivi di azione; 
  c) propone l'aggiornamento normativo in relazione alle
  risultanze delle ricerche di cui alle lettere a) e b); 
  d) avvalendosi delle ASL, avvia studi epidemiologici sulla
  popolazione residente nelle aree interessate da agenti
  elettromagnetici; 
  e) entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Presidente
  del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta
  dall'Autorità e un rapporto annuale sullo stato di attuazione
  della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri
  trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento. 

  6. L'Autorità entro sessanta giorni dall'insediamento
  delibera apposito regolamento concernente norme sulle
  procedure che, in conformità ai princípi contenuti nella legge
  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
  garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il
  contraddittorio agli interessati, il diritto di accesso ai
  documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità, nonché
  le audizioni periodiche delle formazioni associative nelle
  quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel
  medesimo regolamento sono altresí disciplinate audizioni
  periodiche delle associazioni ambientaliste, dei comitati per
  la tutela dai campi elettromagnetici, delle associazioni per la
  ricerca contro i tumori e le neoplasie in genere, delle
  associazioni sindacali e dei lavoratori. 
  7. Ai fini dell'attuazione delle finalità della presente legge
  possono ricorrere all'Autorità, oltre ad ogni singolo
  cittadino, le associazioni dei consumatori, le associazioni per
  la ricerca contro i tumori e le neoplasie in genere, i comitati
  per la tutela dai campi elettromagnetici, le associazioni
  ambientaliste. 
  8. Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'Autorità
  definisce le norme concernenti l'organizzazione interna ed il
  funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo,
  che non puó eccedere le quaranta unità, l'ordinamento delle
  carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto
  collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della
  concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche
  esigenze funzionali ed organizzative, il trattamento giuridico
  ed eco nomico del personale. All'Autorità non si applicano
  le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
  n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto
  previsto dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 14
  novembre 1995, n. 481. 
  9. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, puó
  assumere direttamente esperti con contratto a tempo
  determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
  numero non superiore alle cinquanta unità con le modalità
  previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
  1995, n. 481. Gli esperti, in rappresentanza di almeno uno
  per regione, devono avere prioritariamente una formazione
  specifica in fisica sanitaria ed epidemiologia, con
  documentata esperienza di studio nell'interazione tra campi
  elettromagnetici ed esseri viventi. 
  10. I componenti e gli esperti dell'Autorità negli ultimi
  cinque anni non devono aver lavorato per società elettriche,
  televisive o per la telefonia mobile; non devono altresí aver
  ricevuto alcuna sovvenzione, neanche per ragioni di studio,
  o incarichi di consulenza da tali società. 
  11. In sede di prima attuazione l'Autorità puó provvedere al
  reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
  del 30 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
  mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito
  del personale dipendente dal Ministero dell'ambiente e dal
  Ministero della sanità, purché in possesso delle competenze
  e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
  l'espletamento delle singole funzioni. 

                     Art. 12. 

         (Istituzione di un Fondo obbligatorio) 

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 6 e
  8 é costituito, entro sessanta giorni dalla presentazione della
  relazione di cui al comma 4, dell'articolo 11, un Fondo
  obbligatorio per il risanamento, di seguito denominato "il
  Fondo", presso un unico, idoneo istituto di credito di diritto
  italiano, individuato su base competitiva dall'Autorità. Il
  Fondo é alimentato dalla quota degli oneri gravanti sul
  fatturato lordo degli esercenti gli elettrodotti, dei gestori
  delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per
  telefonia cellulare e dei produttori di apparecchi elettrici,
  stabilita dall'Autorità di cui all'articolo 11 e dalle somme
  delle sanzioni amministrative riscosse ai sensi del comma 1
  dell'articolo 13. 
  2. Tutte le operazioni relative al Fondo sono effettuate
  dall'istituto di credito di cui al comma 1 esclusivamente su
  disposizioni ed ordinativi dell'Autorità di cui all'articolo 11. 
  3. Nella gestione finanziaria del Fondo non sono ammessi
  investimenti che perseguano fini diversi dalle attività
  no-profit , fatti salvi quelli in titoli di Stato e gli investimenti
  di finanza etica. 
  4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, sono definiti
  investimenti di finanza etica quelli eslcusivamente diretti ad
  attività socialmente utili, la cui utilizzazione sia in tal senso
  certificata e siano gestiti da istituti o organizzazioni la cui
  attività creditizia sia statutariamente limitata a tale ambito. 

                     Art. 13. 

                    (Sanzioni) 

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice
  penale, la mancata osservanza dei tempi previsti dai commi
  1 e 2 dell'articolo 5 é punita con la sanzione amministrativa
  del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100
  milioni da versarsi nel Fondo obbligatorio per il
  risanamento. 
  2. I soggetti a cui sono attribuiti gli oneri derivanti dalle
  azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 8, sono puniti
  qualora non adempiano nei termini assegnati con la sanzione
  amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Nel caso di
  inadempienza, trascorsi trenta giorni dal pagamento della
  sanzione, con decreto del Ministro dell'ambiente é sospesa
  l'autorizzazione dell'elettrodotto fino al completamento delle
  attività di risanamento; le emittenti e i ripetitori radiotelevisivi
  e i ripetitori per telefonia cellulare sono disattivati nei
  successivi sei mesi con ordinanza del sindaco competente
  per territorio. In caso di recidiva sono puniti con la revoca
  dell'autorizzazione. 

                     Art. 14. 

          (Ordinanze contingibili ed urgenti) 

  1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità
  di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il
  presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro
  dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
  legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei
  ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con
  provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso
  temporaneo a speciali forme di contenimento o di
  abbattimento delle emissioni elettromagnetiche, inclusa la
  chiusura dell'impianto. 
  2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in
  base alle disposizioni vigenti, alla tutela della sicurezza
  pubblica. 

                     Art. 15. 

              (Copertura finanziaria) 

  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 11,
  valutato in lire 25 miliardi per il 1997, lire 30 miliardi per il
  1998 e lire 35 miliardi per il 1999, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 e ai
  corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
  2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 






                                     ALLEGATO A 

    VALORI LIMITE PER LA ESPOSIZIONE DELLA 
   POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 


             Porzione di testo non
             disponibile 



LEGENDA ALLEGATO A 

Bande di frequenza (Hertz) 

ULF (Ultre Low Frequency) da 0,1 Hz a 30 Hz 
ELF (Extremely Low Frequency) da 30 Hz a 300 Hz 
VF (Voice Frequency) da 300 Hz a 3 kHz 
VLF (Very Low Frequency) da 3 kHz a 30 kHz 
LF (Low Frequency) da 30 kHz a 300 kHz 
MF (Medium Frequency) da 300 kHz a 3 MHz 
HF (High Frequency) da 3 MHz a 30 MHz 
VHF (Very High Frequency) da 30 MHz a 300 MHz 
UHF (Ultra High Frequency) da 300 MHz a 3 GHz 
SHF (Super High Frequency) da 3 GHz a 30 GHz 
EHF (Extremely High Frequency) 30 GHz a 300 GHz 

0,1 Hz - 10 kHz É la banda di frequenza nella quale la corrente indotta nel
tessuto muscolare umano si manifesta con la dispersione ionica . 

Valori del limite sanitario 

E (kVm) 1. Si ricava dal valore limite proposto da IRPA per la esposizione
sub-acuta della popolazione, attraverso un fattore di riduzione pari a 5,
trattandosi di valore limite per esposizione cronica. 

B (T) 1. Si ricava dal valore limite proposto da IRPA per la esposizione
sub-acuta della popolazione, attraverso un fattore di riduzione pari a 100,
trattandosi di valore limite per esposizione cronica. 

Valori del limite ambientale 

E (kV/m) 0,5. Si ricava dal limite sanitario corrispondente, attraverso un
fattore di riduzione pari a 2, trattandosi di esposizione cronica
residenziale. 

B (T) 0,2. Si ottiene dalla correlazione statisticamente significativa tra
esposizioni ai campi elettromagnetici a frequenza industriale (50/60 Hz) ed
insorgenza di alcuni tipi di tumori, riportata dagli studi epidemiologici. 

10 kHz - 3 MHz É la banda di frequenza nella quale la corrente indotta nel
tessuto muscolare umano si manifesta con la dispersioni ionica e in cui, in
assenza di pericolo di folgorazione l'assorbimento specifico di energia
radiativa nell'unità di tempo (SAR) non é significativo. 

Valori del limite sanitario 

E (V/m) 45. 

H (A/m) 0,11. Si assume per entrambi il valore proposto dalla
Commissione interministeriale costituita con decreto del Ministro della
sanità del 4 agosto 1981, di cui alla circolare 12 novembre 1982, n. 69
(Presidente G. Campos Venuti). 

Valori del limite ambientale 

E (V/m) 14. 

H (A/m) 0,030. Si ricava per entrambi dal limite sanitario corrispondente,
attraverso un fattore di riduzione pari a 10, trattandosi di esposizione
cronica residenziale. 

3 MHz - 3 GHz. É la banda di frequenza nella quale la corrente indotta nel
tessuto muscolare umano si manifesta con la dispersione ionica e e in cui
l'assorbimento specifico di energia radiativa nell'unità di tempo (SAR)
assume particolare rilevanza 

Valori del limite sanitario 

E (V/m) 20. 

H (A/m) 0,05. Si assume per entrambi il valore proposto dalla
Commissione interministeriale costituita con decreto del Ministro della
sanità del 4 agosto 1981, di cui alla circolare 12 novembre 1982, n. 69
(Presidente G. Campos Venuti). 

Valori limite ambientale 

E (V/m) 2. 

H (A/m) 0,005. Si ricavano entrambi dal limite sanitario corrispondente,
attraverso un fattore di riduzione pari a 100, sulla base dei risultati di
recenti studi epidemiologici che hanno evidenziato come per esposizioni
croniche a campi a radiofrequenza con densità di potenza superiore a 10
mW/mq si ha la manifestazione di effetti a carico del sistema ematico e
mutageni sull'uomo, in particolare per alcuni tipi di leucemia. 

3 GHz - 300 GHz. É la banda di frequenza piú elevata delle microonde, che
comprende la banda intorno a 25 GHz nella quale la corrente indotta nel
tessuto umano si manifesta con la dispersione ionica e in cui
l'assorbimento specifico di energia radiativa nell'unità di tempo (SAR)
assume comunque rilevanza. 

Valori del limite sanitario 

E (V/m) 20. 

H (A/m) 0,05. Si assume per entrambi il valore proposto dalla
Commissione interministeriale costituita con decreto del Ministro della
sanità del 4 agosto 1981, di cui alla circolare 12 novembre 1982, n. 69
(Presidente G. Campos Venuti). 

Valori del limite ambientale 

E (V/m) 6. 

H (A/m) 0,015. Si ricavano entrambi dal limite sanitario corrispondente
attraverso un fattore di riduzione pari a 10, trattandosi di esposizione
cronica residenziale. 

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